Art. 2.

      1. Il personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati da bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, o nell'espianto o nel trapianto di tali organi è punito con la pena della reclusione da dieci a venti anni e della multa da 10 mila a 150 mila euro nonché con la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 1o aprile 1999, n. 91.

 

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